DOMANDE FREQUENTI                                                                        aggiornato al 21 aprile 2023 

 

  • Decreto trasparenza

Il D.lgs. 104/2022 detto Decreto Trasparenza è entrato in vigore il 13/08/2022 e tratta i nuovi obblighi informativi (sul rapporto di lavoro) in capo ai datori di lavoro a tutela dei lavoratori.

  • Quanti sono i giorni di ferie spettanti e come vengono goduti?

Il contratto nazionale del lavoro domestico prevede 26 giorni di ferie per ogni anno di lavoro e per ogni tipo di contratto, sia a tempo pieno che part-time. Al fine del calcolo dei giorni di ferie goduti si considera la settimana di sei giorni lavorativi (si escludono domeniche e festivi), indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Le ferie devono essere concordate tra le parti (con congruo preavviso). (art.17 CCNLD)

  • Si può chiedere il pagamento delle ferie durante il rapporto di lavoro?

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non può essere sostituito dalla relativa indennità . Devono essere utilizzate entro l’anno di maturazione salvo il caso di lavoratore di cittadinanza non italiana per il quale è possibile l’accumulo delle ferie di un biennio (art.17 c.8 CCNLD)
Eventuali ferie residue vengono liquidate a fine rapporto di lavoro e sulle ore di ferie non godute saranno versati i contributi INPS.

  • Il contratto del lavoro domestico prevede dei permessi retribuiti?

Il lavoratore può chiedere permessi retribuiti per l’effettuazione di visite mediche personali documentate,  per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, se coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. I permessi spettano con queste modalità:
– lavoratori conviventi a tempo pieno 16 ore all’anno
– lavoratori conviventi part-time 12 ore all’anno
– lavoratori non conviventi con contratto superiore o uguale a 30 ore settimanali 12 ore all’anno
– lavoratori non conviventi con orario inferiore a 30 ore, le 12 ore annuali verranno riproporzionate
Per lutto : permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
Al lavoratore padre in caso di nascita di un figlio : 10 giorni entro il 5° mese del bambino.
(art.19 CCNLD)
In caso di matrimonio: un congedo retribuito di 15 giorni di calendario (entro un anno dal matrimonio). (art.24 CCNLD)

  • Come sono riconosciute le festività?

Le festività riconosciute dalla legislazione vigente sono giornate di riposo e sono pagate con la normale retribuzione. Nel caso di rapporti di lavoro conviventi la loro retribuzione è compresa nell’importo mensile concordato (e viene riconosciuto un importo aggiuntivo soltanto quando una di queste festività cade in giorno domenicale), nel caso di rapporti di lavoro non conviventi la retribuzione è calcolata come 1/26 della paga media mensile.(art.16 CCNLD)
Ricordiamo che nel contratto di lavoro domestico non sono previsti giorni “pre festivi” pertanto, il giorno 24 dicembre e 31 dicembre dovranno essere lavorati normalmente  per intero come da contratto sottoscritto tra le parti.
Se durante giorni festivi il datore di lavoro dovesse chiedere una prestazione lavorativa alla propria lavoratrice, oltre al pagamento del giorno festivo, le ore di lavoro svolte dovranno essere pagate con una maggiorazione del 60%.
Le festività sono stabilite dal CCNL dei lavoratori domestici e attualmente sono:

  • 1° gennaio
  • 6 gennaio
  • lunedì di Pasqua
  • 25 aprile
  • 1° maggio
  • 2 giugno
  • 15 agosto
  • 1° novembre
  • 8 dicembre
  • 25 dicembre
  • 26 dicembre
  • S.Patrono del comune presso cui si svolge il lavoro
  • In caso di malattia la dipendente deve produrre il certificato medico? E in caso di ricovero ospedaliero?

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro e, entro due giorni dalla data di rilascio, far pervenire il certificato medico. In caso di ricovero ospedaliero occorre produrre il certificato di ricovero e successivamente quello di dimissioni dall’ospedale. (art.27 CCNLD)

  • Per il lavoro domestico la malattia è pagata dall’Inps?

L’Inps non paga la malattia per i lavoratori domestici. La malattia viene pagata dal datore di lavoro in base all’anzianità di servizio (art. 27 CCNLD).
La parte retributiva dei giorni di malattia sia per i lavoratori non conviventi che per i conviventi, è così ripartita:

  • fino a 6 mesi di anzianità si pagano fino ad 8 giorni per anno solare;
  • da 6 mesi a 2 anni di anzianità si pagano fino a 10 giorni per anno solare;
  • oltre 2 anni si pagano fino ad un massimo di 15 giorni per anno solare.

Nei giorni di malattia all’assistente familiare deve essere garantito il pagamento:

  • 50% per i primi tre giorni;
  • 100% per i giorni successivi fino al massimo di giorni possibili.

Il contratto prevede inoltre un periodo di mantenimento del posto di lavoro (periodo di comporto) durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il/la dipendente.
Una volta superati i giorni di malattia che spettano di diritto (compreso il comporto) l’assenza della lavoratrice /del lavoratore è considerata come un normale permesso non retribuito.
I giorni di assenza per malattia sono di calendario e comprendono anche giorni di riposo (sabato, domenica e giorni di festa) .
La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

  • Si può chiedere l’anticipo della liquidazione (TFR)?

Il/la dipendente può chiedere l’anticipo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) non più di una volta all’anno e per un ammontare massimo del 70% del maturato alla data della richiesta (deve formalizzare la richiesta per iscritto). (art.41 CCNLD)

  • E’ possibile rateizzare il TFR e la tredicesima?

Normalmente la Tredicesima viene pagata in occasione del Natale ma su richiesta della lavoratrice e  in accordo tra le parti è possibile rateizzarla mensilmente.
NON è possibile rateizzare il TFR ,può essere corrisposto massimo una volta all’anno nella misura massima del 70% del maturato.(art.41 c.2)

  • Il contratto del lavoro domestico prevede la copertura infortuni?

L’infortunio sul lavoro è una prestazione erogata dall’INAIL anche per i lavoratori domestici.
Il lavoratore ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente il primo certificato d’infortunio contenente la diagnosi e i giorni di prognosi al datore di lavoro, il quale trasmetterà la denuncia dell’infortunio all’Inail . In caso di ritardo si perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il certificato giunge al datore di lavoro! 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare all’INAIL, con apposito modello INAIL corredato da certificato medico, l’avvenuto infortunio entro 48 ore dalla ricezione del certificato e entro 24 ore in caso di infortunio mortale. La denuncia deve essere comunicata anche all’autorità di Pubblica sicurezza.
 I primi tre giorni di infortunio sono pagati dal datore di lavoro Dal 4° giorno in poi, invece, la retribuzione sarà totalmente a carico dell’INAIL. (art.29 CCNLD)

  • Quando si pagano i contributi Inps?

Il versamento dei contributi Inps si effettua con modello PagoPa trimestrale con le seguenti scadenze:
1° trimestre                       scadenza 10 aprile
2° trimestre                       scadenza 10 luglio
3° trimestre                       scadenza 10 ottobre
4° trimestre                       scadenza 10 gennaio dell’anno successivo           

  • Come viene versata la quota di contributi a carico del lavoratore?

Nel versamento trimestrale effettuato dal datore di lavoro è compresa la quota del/della dipendente. Questa quota è trattenuta mensilmente in busta paga dallo stipendio lordo concordato . I contributi vengono pagati considerando le ore di effettivo lavoro.

  • La dipendente ha diritto all’astensione per maternità?

Si. Il contratto del lavoro domestico prevede soltanto 5 mesi di maternità obbligatoria. La maternità a rischio può dar luogo all’astensione anticipata ma deve essere comprovata dalla certificazione del ginecologo e dall’autorizzazione dell’Asl. Per la maternità occorre inviare specifica domanda all’INPS.
Per la lavoratrice domestica non è prevista l’astensione facoltativa.

  • Posso usufruire di agevolazioni fiscali se assumo una colf, badante o baby-sitter?

SI, con queste modalità:
Colf e badanti: Il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per importo massimo di 1.549,37 euro/anno, i contributi previdenziali INPS obbligatori (per la parte a carico del datore di lavoro). A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei pagamenti e il modello PagoPA riportante il totale delle ore trimestrali.
Badanti: Il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per importo massimo di 2.100 euro/anno.
Con la finanziaria del 2020 è stato introdotto l’obbligo della tracciabilità delle spese detraibili pertanto i pagamenti devono avvenire con assegni o bonifici  pena la perdita della detrazione fiscale. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa. Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari: Certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza o verbale di riconoscimento dell’assegno di accompagnamento; inoltre occorre un’ autocertificazione  della badante che attesta i compensi percepiti nell’anno (per questa detrazione il reddito del datore di lavoro non deve superare 40.000 euro/anno).
Ricorda: Le agevolazioni fiscali sono fruibili dal contribuente che ha un reddito sul quale paga l’IRPEF e a tal fine si fa rilevare che i pensionati al minimo (ma anche quelli che percepiscono importi leggermente superiori al minimo) di regola non hanno IRPEF pagata e quindi non recuperano nulla.
L’assunzione può essere  effettuata da un familiare che possiede redditi al fine di poter utilizzare appieno i benefici fiscali.

  • Il lavoratore domestico deve fare la dichiarazione dei redditi?

Il lavoratore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi e versare le imposte.
E’ altresì tenuto ad effettuare la dichiarazione dei redditi se nell’anno ha lavorato per più datori di lavoro percependo così più di una CU. Questo è obbligatorio nonostante il reddito complessivo potrebbe essere inferiore alla soglia minima.

  • Cos’è l’indennità di vitto e alloggio?

L’indennità vitto e alloggio è un valore in genere figurativo, in quanto solitamente i lavoratori conviventi usufruiscono di vitto e alloggio in natura presso il datore di lavoro.
Questo valore viene infatti indennizzato solo nei casi previsti dal CCNL, quindi periodi in cui il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio presso il datore di lavoro (Ferie, Malattia etc..)
Il “vitto e alloggio” viene inoltre erogato nella 13ma mensilità ed entra nel calcolo  del TFR

  • Come considerare  se il datore di lavoro si ammala o viene ricoverato in RSA?

Durante la sospensione del rapporto di lavoro, per esigenze del datore di lavoro, deve essere corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto. (art.18 c.1del CCNLD)